Il nuovo Conto Termico 2.0 è entrato in vigore dallo scorso 31 maggio 2016. Sono molte le novità introdotte rispetto al decreto del 2012, ma non tutti hanno ancora ben chiaro di cosa si sta parlando e cosa si nasconde dietro questo strano nome. A titolo informativo chiariamo quindi che il Conto Termico 2016 non è altro che un modo per riqualificare i propri edifici sotto il punto di vista energetico, riducendone il costo dei consumi e recuperando in un periodo di tempo relativamente breve una parte della spesa che si è sostenuta per far fronte a questo ammodernamento.
Parliamo in sostanza di uno strumento con cui privati e pubbliche amministrazioni possono esercitare il ruolo concesso loro dalle direttive sull’efficienza energetica, di contribuire a fare del nostro un Paese più efficiente, più green e perchè no, anche un po’ più risparmioso!
Per quanto riguarda le novità contenute nel decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera al Conto Termico 2.0, quelle di maggior rilievo riguardano l’ampliamento dei soggetti che possono farne uso e l’ampliamento delle modalità stesse con cui i beneficiari possono sfruttare le agevolazioni. Tanto per capirci, è prima di tutto stata aumentata la dimensione degli impianti ammissibili e al tempo stesso è stata snellita la procedura di accesso per gli apparecchi inseriti a catalogo. Per quel che riguarda lo specifico discorso degli incentivi invece, il Conto Termico 2.0 prevede che questi possano venire erogati in un’unica rata anche fino a 5mila euro, per cui i beneficiari potranno veder ridotti i tempi di pagamento dai precedenti 6 agli attuali 2 mesi massimi (per le PA il limite dei 5mila euro può anche essere superato).
Il Conto Termico 2016 istituisce anche il catalogo degli apparecchi domestici che vantano una potenza termica inferiore o tutt’al più uguale a 35 kW, cosicché acquistando uno dei prodotti inseriti in lista, il beneficiario avrà modo di accedere direttamente a un iter semplificato per la compilazione della domanda di incentivo. Ma non è finita qua dato che sempre sul fronte degli apparecchi si stabilisce altresì che i generatori di calore a biomassa non possano avere potenza termica nominale superiore a 2 MWt (prima era di 1 MWt) e che venga eliminato l’obbligo di iscrivere il proprio apparecchio al registro delle caldaie a biomassa superiori a 500 kW (il che significa che si potrà accedere in maniera diretta agli incentivi).
Infine, Pubbliche Amministrazioni e privati potranno utilizzare le Esco – ossia le società che hanno come obiettivo il risparmio energetico – durante la progettazione degli interventi di riqualificazione.